COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. COLLEVARIO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLEVARIO/SFORZACOSTA DEL 20.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 44 del 23.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. COLLEVARIO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLEVARIO/SFORZACOSTA DEL 20.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 44 del 23.1.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’allenatore GIULIANELLI Marco, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica fino 21 aprile 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Collevario Calcio chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tecnico, in quanto questi si sarebbe limitato, al momento del suo allontanamento, a chiedere spiegazioni all’arbitro, rimanendo peraltro sempre a debita distanza dallo stesso; a fine gara cercò nuovamente, ma invano, di avere spiegazioni dal direttore di gara, senza null’altro, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Giulianelli. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che l’allenatore Giulianelli lo insultò e minacciò reiteratamente, anche dopo essere stato allontanato ed a fine gara, colpendo altresì la porta dello spogliatoio con un calcio. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Giulianelli vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P. Q. M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Collevario Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica dell’allenatore GIULIANELLI Marco al 31 marzo 2013. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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