COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. PORTO D’ASCOLI SRL AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO D’ASCOLI/BORGO ROSSELLI DEL 20.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “F” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 116 del 23.1.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S.D. PORTO D’ASCOLI SRL AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO D’ASCOLI/BORGO ROSSELLI DEL 20.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “F”
(Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 116 del 23.1.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore BASTIONI Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Porto d’Ascoli Srl chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, nella foga toccandolo anche leggermente.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Bastioni responsabile della violazione ascrittagli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara;
• ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Porto d’Ascoli Srl e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BASTIONI Matteo a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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