COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. FALCONARESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETICO ALMA/FALCONARESE DEL 6.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 106 del 9.1.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. FALCONARESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETICO ALMA/FALCONARESE DEL 6.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. nr. 106 del 9.1.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PELUSI Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2015 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti degli ufficiali di gara.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Falconarese chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, né nei confronti dell’arbitro né verso l’assistente arbitrale, ma si sarebbe limitato: a) dapprima a protestare, sia pur in maniera eccessiva, nei confronti del direttore di gara; b) poi, mentre usciva dal campo, a rivolgere una frase irriguardosa all’assistente arbitrale. Successivamente, dall’interno dello spogliatoio, chiuse la porta per isolarsi e sbollire la rabbia, senza l’intenzione di colpire qualcuno.
Gli ufficiali di gara, sentiti a chiarimenti, hanno precisato:
- l’arbitro, di avere espulso il Pelusi, che per fermarlo lo prese anche per un braccio, per proteste nei suoi confronti;
- l’assistente, che il ridetto calciatore, a fine gara, dapprima lo insultò appoggiandogli le mani sul petto e spingendolo, poi gli chiuse la porta in faccia, sbattendola, provocandogli con ciò momentaneo, forte dolore per il colpo subito al braccio rimasto tra la porta e lo stipite, sia pur attutito con l’altra mano.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro, l’assistente arbitrale e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Pelusi e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto irriguardoso nei confronti dell’arbitro ed offensivo e violento nei confronti dell’assistente arbitrale, con particolare riferimento all’indubbia pericolosità e potenzialità lesiva del gesto posto in essere nei confronti di quest’ultimo;
• ritenuto, tuttavia, che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Pelusi.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Falconarese e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PELUSI Luca al 30 settembre 2014.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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