COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PICENO UNITED MMX AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PICENO UNITED/VIRTUS MONTICELLI DEL 9.1.2013 FINALE COPPA MARCHE DI TERZA CATEGORIA ASCOLI PICENO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 51 del 16.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PICENO UNITED MMX AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PICENO UNITED/VIRTUS MONTICELLI DEL 9.1.2013 FINALE COPPA MARCHE DI TERZA CATEGORIA ASCOLI PICENO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 51 del 16.1.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla reclamante l’ammenda di € 500,00 e la squalifica del campo fino a tutto il 7 febbraio 2013 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso la sanzione dell’ammenda ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Piceno United MMX chiedendo, anche avanti questa Commissione, previo richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali, la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante nessuno dei propri sostenitori fece ingresso sul terreno di gioco, essendosi fermati ai bordi del campo e, comunque, nessuno si avvicinò agli ufficiali di gara né impedì loro di raggiungere gli spogliatoi; nessuno colpì l’assistente arbitrale. Sentiti a chiarimenti, gli ufficiali di gara hanno confermato che, al termine dell’incontro, alcuni sostenitori del Piceno United, sfondando un cancello, fecero ingresso in campo continuando ad insultarli, come avevano fatto in precedenza; uno di questi, avvicinatosi furtivamente ad un assistente arbitrale, lo colpì con due calci, provocandogli leggero e momentaneo dolore. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ascoltati gli ufficiali di gara e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni degli ufficiali di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’A.S.D. Piceno United MMX nei confronti degli ufficiali di gara ed, in particolare, dell’assistente arbitrale, giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Piceno United MMX ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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