COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PICENO UNITED MMX AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PICENO UNITED/VIRTUS MONTICELLI DEL 9.1.2013 FINALE COPPA MARCHE DI TERZA CATEGORIA ASCOLI PICENO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 51 del 16.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PICENO UNITED MMX AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PICENO UNITED/VIRTUS MONTICELLI DEL 9.1.2013 FINALE COPPA MARCHE DI TERZA CATEGORIA ASCOLI PICENO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 51 del 16.1.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SPACCASASSI Luca, asseritamente tesserato per la reclamante - su individuazione da questa comunicata ex art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva - la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara ed, in particolare, dell’assistente numero due. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Piceno United MMX, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato, in gesto di stizza, a lanciare una borraccia vuota verso la terna arbitrale, senza peraltro colpire nessuno, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. Sentito a chiarimenti, l’assistente arbitrale numero due ha precisato che, al termine dell’incontro, un calciatore non individuato gli si avvicinò e lo insultò; lo stesso poi, rientrato negli spogliatoi, ne uscì senza la maglia di gioco e con alcuni oggetti in mano, quali contenitori di shampoo, bagnoschiuma e parastinchi, che lanciò, da una distanza di circa dieci metri, contro di lui, colpendolo con lo shampoo ad un fianco e provocandogli persistente dolore. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro, l’assistente arbitrale e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame, in parziale riforma del gravato provvedimento, possa essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Spaccasassi, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Piceno United MMX e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore SPACCASASSI Luca al 31 dicembre 2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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