COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL DIRIGENTE FRATINI GIUSEPPE IN PROPRIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PICENO UNITED/VIRTUS MONTICELLI DEL 9.1.2013 FINALE COPPA MARCHE DI TERZA CATEGORIA ASCOLI PICENO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 51 del 16.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 08/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL DIRIGENTE FRATINI GIUSEPPE IN PROPRIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PICENO UNITED/VIRTUS MONTICELLI DEL 9.1.2013 FINALE COPPA MARCHE DI TERZA CATEGORIA ASCOLI PICENO (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 51 del 16.1.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva a FRATINI Giuseppe, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra dell’A.S.D. Piceno United MMX, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2014 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato, chiedendo, previo richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali, la riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva il reclamante, anche avanti questa Commissione, di avere smodatamente protestato nei confronti degli ufficiali di gara, ma senza concrete minacce e senza violenza alcuna. In particolare, di avere reagito, insultandolo ripetutamente, all’assistente che gli aveva rivolto una frase arrogante; di avere continuato ad insultare la terna arbitrale dalla tribuna - dove aveva preso posto dopo il suo allontanamento dal campo - per una decisione arbitrale non condivisa; di avere chiesto al medesimo assistente arbitrale, con insistenza ed in più occasioni, il motivo del suo allontanamento, senza tuttavia mai toccarlo. Sentiti a chiarimenti, gli ufficiali di gara hanno precisato che il Fratini, dopo essere stato allontanato dal campo per proteste, dalla tribuna continuò ad insultare e minacciare l’assistente arbitrale che lo aveva segnalato all’arbitro; a fine gara, unitamente ad altri sostenitori della propria squadra, sfondando un cancello, fece ingresso sul terreno di gioco e si avvicinò al medesimo assistente arbitrale continuando ad insultarlo e minacciarlo, appoggiandogli anche le mani sul petto per fermarlo, chiedendogli altresì insistentemente il motivo del suo allontanamento; proseguì in tale condotta seguendo gli ufficiali di gara anche nello spogliatoio a loro riservato e, da dietro la porta, una volta uscitone. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati gli ufficiali di gara ed il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo ai molteplici comportamenti addebitati al Fratini: smodata ed offensiva protesta, reiterata; illegittimo ingresso in campo a fine gara; comportamento gravemente irriguardoso nei confronti di un assistente arbitrale; • ritenuto, tuttavia, che il proposto gravame possa essere accolto e la sanzione, quindi, ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata agli addebiti disciplinari mossi al reclamante. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto e, per l’effetto, riduce l’inibizione del dirigente FRATINI Giuseppe al 31 dicembre 2013. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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