COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMMARTINESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAMMARTINESE/PERGOLESE DEL 28.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMMARTINESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SAMMARTINESE/PERGOLESE DEL 28.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore GASPARINI Damiano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sammartinese, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta esagerata alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Gasparini Damiano responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse - reiterate offese nei confronti dell’arbitro - vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva; • ritenuto di dover determinare la pena come da dispositivo, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate al ridetto calciatore. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto della S.S. Sammartinese e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GASPARINI Damiano a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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