COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. CALDAROLA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CALDAROLA/CAMERINO CALCIO DEL 26.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. CALDAROLA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CALDAROLA/CAMERINO CALCIO DEL 26.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore MOGLIANI Riccardo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. Caldarola chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a prendere per un braccio l’avversario che, nell’intento di perdere tempo, si ostinava a rimanere a terra vicino alla linea di fondo campo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Mogliani responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato, gravemente antisportiva, vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.P.D. Caldarola e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MOGLIANI Riccardo a due giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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