COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CALDAROLA/CAMERINO DEL 26.1.2013 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CAMERINO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CALDAROLA/CAMERINO DEL 26.1.2013 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 300,00 alla reclamante per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro; - squalifica per tre gare effettive ai calciatori CARRADORI Jonathan e GIRI Michele, entrambi per offese all’arbitro; - squalifica per quattro gare effettive al calciatore MARSILI Mauro per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario; - inibizione fino al 27 marzo 2013 al presidente QUADRAROLI Domenico, per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Camerino Calcio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione di tutte le sanzioni impugnate. A dire della reclamante, sarebbe stato il comportamento dell’arbitro, eccessivamente severo nei loro confronti, a generare il nervosismo nei propri tesserati, sfociato però, per quanto riguarda il presidente, solo in valutazioni circa la “incapacità” del direttore di gara, senza offese. Non risponderebbe al vero che il calciatore Marsili colpì un giocatore avversario: lo stesso si limitò ad allontanarlo. Contestarono poi l’arbitro tutti i sostenitori e non solo quelli del Camerino; gli stessi lo attesero a fine gara, ma solo per applaudirlo ironicamente, senza minacciarlo ed infatti, per sua stessa ammissione, lasciò l’impianto sportivo in tutta tranquillità. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di cinque distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori quattro tasse reclamo; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro, il quale, lo si ribadisce, merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; • ritenuti i calciatori Carradori e Giri colpevoli delle violazioni loro ascritte, per avere, nel corso dell’incontro, insultato il direttore di gara e che la loro condotta vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto il Marsili responsabile di condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, punibile, quindi, ex art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuta provata la responsabilità del presidente Quadraroli in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione applicatagli, della quale pertanto deve essere data conferma; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Camerino Calcio in cinque distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame avverso la sanzione dell’ammenda applicata alla società, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore CARRADORI Jonathan, per l’effetto, riducendola a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore GIRI Michele, per l’effetto, riducendola a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore MARSILI Mauro, per l’effetto, riducendola a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - respinge il gravame avverso l’inibizione inflitta al presidente QUADRAROLI Domenico, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
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