COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. RIONE PACE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RIONE PACE/AMATORI CORRIDONIA DEL 26.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 13/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. RIONE PACE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RIONE PACE/AMATORI CORRIDONIA DEL 26.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Rione Pace le sanzioni dell’ammenda: a) di € 500,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, a fine gara, nei confronti di calciatori e sostenitori della squadra avversaria e dell’arbitro; di € 250,00 per non avere, a fine gara, i propri dirigenti, tenuti chiusi i cancelli di accesso allo spazio antistante gli spogliatoi. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Rione Pace, deducendo la particolare conformazione dell’impianto sportivo de quo, poiché “senza barriere”, comunque, la tenuità dei fatti e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione di entrambe le sanzioni impugnate. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma dei gravati provvedimenti, essere accolto e, per l’effetto, le sanzioni ridotte nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata agli addebiti mossi alla reclamante, anche in considerazione delle sanzioni inflitte per fattispecie analoghe e tenuto conto della categoria di appartenenza della società. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Rione Pace riduce ad € 300,00 (trecento/00) ed € 100,00 (cento/00) le ammende impugnate. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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