COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VEGLIO‘ MATTIA, CHIUSELLI FRANCO E DELL’U.S.D. FALCO ACQUALAGNA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VEGLIO‘ MATTIA, CHIUSELLI FRANCO E DELL’U.S.D. FALCO ACQUALAGNA Con provvedimento del 14 novembre 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • VEGLIO’ Mattia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’U.S.D. Falco Acqualagna, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, del Codice di giustizia sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato alle gare Falco Acqualagna/S. Angelo dell’11 settembre 2011, Real Altofoglia/Falco Acqualagna del 17 settembre 2011, Borgo Massano/Falco Acqualagna del 1 ottobre 2011 e Falco Acqualagna/Peglio del 9 ottobre 2011, valevoli per il Campionato di Seconda Categoria, girone “A” della stagione sportiva 2011/2012 malgrado fosse squalificato; • CHIUSELLI Franco, all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S.D. Falco Acqualagna, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, 10, commi 2 e 6, del Codice di giustizia sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto complessivamente quattro distinte di gara, valevoli per il Campionato di Seconda Categoria, girone “A” della stagione sportiva 2011/2012, ed in particolare Falco Acqualagna/S. Angelo dell’11 settembre 2011, Real Altofoglia/Falco Acqualagna del 17 settembre 2011, Borgo Massano/Falco Acqualagna del 1 ottobre 2011 e Falco Acqualagna/Peglio del 9 ottobre 2011,nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore vegliò Mattia non ne avesse titolo in quanto squalificato; • l’U.S.D. Falco Acqualagna, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Con nota del 23 gennaio 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite tutte. All’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS; - considerato che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  VEGLIO’ MATTIA: squalifica per tre giornate di gara;  CHIUSELLI Franco: inibizione per giorni ottanta;  U.S.D. FALCO ACQUALAGNA: ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it