COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMATORI CORRIDONIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RIONE PACE/AMATORI CORRIDONIA DEL 26.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMATORI CORRIDONIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA RIONE PACE/AMATORI CORRIDONIA DEL 26.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. AMATORI CORRIDONIA la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, al termine dell’incontro, nei confronti dei tesserati e sostenitori della squadra avversaria e dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amatori Corridonia, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione pecuniaria impugnata. Secondo la reclamante, la decina di sostenitori delle due squadre che a fine gara entrarono nello spazio antistante gli spogliatoi, peraltro liberamente accessibile, avevano il solo scopo di riportare la calma e consentire ai calciatori, così come avvenuto, di rientrarvi tranquillamente. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Amatori Corridonia e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 200,00 (duecento/00). Ordina restituirsi la relativa tassa reclamo.
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