COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CASTELVECCHIO MONTEPORZIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELVECCHIO MONTEPORZIO/CITTA’ FUTURA MONTECCHIO DEL 25.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. CASTELVECCHIO MONTEPORZIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CASTELVECCHIO MONTEPORZIO/CITTA’ FUTURA MONTECCHIO DEL 25.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 121 del 30.1.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore GIACCI Marco,asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2015 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Castelvecchio Monteporzio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione impugnata, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità del Giacci in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso, dapprima protestato nei confronti dell’arbitro spintonandolo con il petto e poi colpito con una manata al volto, provocandogli una ferita al labbro e forte, momentaneo dolore; e di nuovo colpito con una manata alla nuca dopo la decisione di questi di sospendere definitivamente l’incontro;
• ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo;
• ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Giacci nei confronti del direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata.
P. Q. M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Castelvecchio Monteporzio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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