COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. M. VIDON COMBATTE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA PSG/M. VIDON COMBATTE CALCIO DEL 26.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 57 del 6.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. M. VIDON COMBATTE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA PSG/M. VIDON COMBATTE CALCIO DEL 26.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 57 del 6.2.2013) L’A.S.D. Olimpia P.S.G. proponeva reclamo al competente Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo in relazione alla gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 3. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore portante la maglia numero diciassette non identificato, non indicato in distinta e, quindi, non titolato a prendervi parte. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, accoglieva il reclamo per le motivazioni ivi addotte ed applicava all’A.S.D. M. Vidon Combatte Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara de quo con il punteggio di 3 a 0. L’A.S.D. M. Vidon Combatte Calcio ha ritualmente appellato tale decisione chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della delibera impugnata ed il ripristino del risultato della gara in esame acquisito sul campo. Deduceva la reclamante che il calciatore Locci Manuel, arrivato in ritardo, entrato in campo con la maglia numero diciassette, per mero errore materiale inserito nella lista di gara con il numero quindici, in realtà fu comunque identificato dall’arbitro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che l’arbitro ha asserito di avere provveduto all’identificazione del calciatore Locci Manuel - qui ulteriormente riconosciuto con certezza - al momento del suo ingresso in campo indossando la maglia numero diciassette anziché la numero quindici, come indicato nella lista di gara; • ritenuto che la fattispecie in esame, in relazione alla concreta dinamica dei fatti, non si configuri quale violazione tecnica sanzionabile ai sensi dell’art.17, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, in quanto il calciatore suindicato risultava iscritto, sia pur con numero di maglia errato, nella distinta consegnata all’arbitro, che lo aveva poi, al suo arrivo, regolarmente identificato; • ritenuto, pertanto, che il ridetto calciatore aveva diritto a partecipare alla gara e che nell’erronea indicazione del numero di maglia dello stesso, comunque inserito nella distinta di gara, sia ravvisabile soltanto un inadempimento formale sanzionabile unicamente ai sensi dell’art.17, comma 6, lett. c) del Cgs; P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. M. Vidon Combatte Calcio, annulla l’impugnata delibera ripristinando altresì il risultato di 1 a 3 conseguito sul campo nella gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Trasmette gli atti al competente Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Fermo per quanto di competenza. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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