COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SCHIETI AVVERSO SANZIONI SEGUITO GARA SCHIETI/TAVOLETO DEL 17.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 137 del 19.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SCHIETI AVVERSO SANZIONI SEGUITO GARA SCHIETI/TAVOLETO DEL 17.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 137 del 19.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 alla S.S. SCHIETI per insulti e minacce dei propri sostenitori, nel corso dell’incontro, all’arbitro; - squalifica per tre gare effettive applicata al calciatore VECCHIETTI Lucca, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 27 febbraio 2013 al sig. CANGINI Luca. Avverso tali decisioni ha proposto, con unico atto, tempestivo reclamo la S.S. Schieti chiedendo la riduzione di tutte le sanzioni impugnate, ritenute comunque eccessive alla luce di quanto effettivamente accaduto. A dire della reclamante: - vi furono “sporadici dissensi” tra le due tifoserie, ma sempre nei limiti usuali “da stadio”, senza eccessi rilevanti; - il calciatore Vecchietti, alla notifica del provvedimento di espulsione, evidentemente dispiaciuto, uscì dal terreno di gioco a testa bassa e senza protestare nei confronti del direttore di gara, al quale cercò solo di far comprendere le condizioni del campo e che non aveva commesso il fallo per il quale era stato sanzionato, senza tuttavia mai offenderlo né minacciarlo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame avverso la sanzione della squalifica fino al 27 febbraio 2013 applicata al sig. Cangini Luca, in quanto inferiore al minimo e quindi non impugnabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Vecchietti Lucca appare corretta, tenuto conto che l’art. 19, comma 10, del Cgs stabilisce che sia inflitta una giornata di squalifica al calciatore espulso dal campo e che il comma 4, del citato articolo, fissa in due giornate la squalifica “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara” e che non sussistono, nella specie, elementi utili al fine di ritenere la presenza di circostanze attenuanti nella condotta del calciatore in questione; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla S.S. Schieti in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile il gravame avverso la sanzione inflitta al sig. CANGINI Luca in quanto non impugnabile ex art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva ed ordina incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso l’ammenda inflitta alla società, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore VECCHIETTI Lucca, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it