COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. OSIMANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA MACERATESE/OSIMANA DEL 10.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 133 del 13.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. OSIMANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA MACERATESE/OSIMANA DEL 10.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 133 del 13.2.2013) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale, rilevato che l’incontro de quo non ebbe svolgimento per la mancata presenza in campo della squadra dell’Osimana, sanzionava la stessa Società con la perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 103,00 quale prima rinuncia. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Osimana chiedendo l’annullamento della delibera impugnata ed il conseguente recupero della gara in esame. Deduceva la Società la causa di forza maggiore derivante: a) dalla nota n. 287 del 13 febbraio 2013 della Polizia Municipale di Osimo; b) dall’avviso di condizioni meteo avverse emesso in data 8 febbraio 2013 e valevole fino alle ore 18 del 10 febbraio 2013 del Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile della Regione Marche. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che a norma dell’art. 55, 2° comma, delle NOIF “La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva”; • ritenuta l’inammissibilità del gravame non avendo la reclamante rispettato le richiamate norme disciplinanti il procedimento relativo alla richiesta della sussistenza della forza maggiore, non avendo la stessa proposto il dovuto gravame davanti al Giudice Sportivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Osimana ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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