COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. S. CLAUDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CLAUDIO/SARNANO DEL 9.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 133 del 13.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. S. CLAUDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CLAUDIO/SARNANO DEL 9.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 133 del 13.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, d’ufficio ex art. 29, n. 6 lett. a) del Codice di giustizia sportiva, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, ritenendo l’A.S.D. S. Claudio responsabile della mancata effettuazione della gara emarginata per non avere ottemperato al ripristino della regolare altezza delle porte, applicava alla stessa la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. S. Claudio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, in riforma dell’impugnata decisione, la ripetizione della gara. Deduceva la reclamante di non avere potuto, nel tempo concesso dall’arbitro, provvedere al ripristino della regolare altezza delle porte, abbassatesi per i lavori effettuati al campo nei giorni precedenti onde renderlo praticabile, per la bufera di neve di quel giorno. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare che giusta la decisione FIGC n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, le società ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco ed è principio di diritto che in presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarità del terreno di gioco l’arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l’inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l’incontro (CAF 35C/91). Inoltre, per consolidata giurisprudenza sportiva, ogni società è responsabile della gestione e della praticabilità del terreno di gioco indipendentemente da titoli di proprietà eventualmente vantati da terzi (CAF 26C/85). Nel caso in esame, l’arbitro, prima dell’inizio della gara, su riserva scritta della società ospitata, ha rilevato che le misure delle porte non corrispondevano a quelle previste dal Regolamento, risultando entrambe più basse, tenuto conto altresì della tolleranza; ha quindi invitato la società ospitante ad eliminare tale irregolarità, concedendo un’ora di tempo, trascorso il quale, perdurando l’irregolarità, il direttore di gara non ha dato inizio all’incontro. Alla luce di ciò, deve condividersi la decisione dell’arbitro di non dare inizio alla gara e la conseguente sanzione applicata dal Giudice Sportivo. Infatti, non avendo la società ospitante eliminato l’inconveniente, la responsabilità della mancata effettuazione della gara deve ricadere, inevitabilmente, sulla medesima società e ciò a prescindere, in conformità alla richiamata giurisprudenza, da ogni valutazione in ordine al comportamento della società, se dovuto a volontarietà ovvero si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa. In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, la Commissione ritiene di doversi allineare alle valutazioni del primo Giudice che appaiono non suscettibili di modifica nel senso auspicato dalla reclamante. , P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. S. Claudio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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