COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. COLLEMARINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLEMARINO/CORINALDO DEL 27.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 59 del 30.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. COLLEMARINO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA COLLEMARINO/CORINALDO DEL 27.1.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 59 del 30.1.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla Pol. Collemarino la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per aver propri sostenitori rivolto reiterati insulti di carattere discriminatorio nei confronti dell’arbitro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Pol. Collemarino, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando le espressioni discriminatorie ascritte ai propri sostenitori e chiedendo pertanto, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, verso la fine dell’incontro, alcuni sostenitori locali lo apostrofarono con espressioni quali “negrone”, “torna a casa”; appena dopo il termine dell’incontro, uno di loro reiterò in tale condotta avvicinandosi al cancello. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; • ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara; • disattese le argomentazioni della Società volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità in ordine alle espressioni razziste di alcuni propri sostenitori rivolte all’arbitro, in quanto non risulta che altri abbiano annullato nell’immediatezza l’offensività delle espressioni medesime né che abbiano manifestato la loro dissociazione da tali condotte illecite né che la Società abbia posto in essere quanto nelle sue possibilità per farli cessare; • ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività della sanzione, tenuto conto della pena prevista dall’art. 11, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, qui applicata dal primo giudice nel minimo edittale; • ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla decisione impugnata, anche in relazione alla misura della pena ivi applicata, che pertanto si sottrae ad ogni censura e quindi non può essere riformata; • visti gli artt. 4 ed 11 del Cgs; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Collemarino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it