COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SENIGALLIA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SENIGALLIA CALCIO/NUOVA FOLGORE DEL 9.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 133 del 13.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SENIGALLIA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SENIGALLIA CALCIO/NUOVA FOLGORE DEL 9.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 133 del 13.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore GROSSI Massimiliano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Senigallia Calcio, invocando per il proprio tesserato, anche avanti questa Commissione, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta esagerata alla luce della condotta effettivamente tenuta dal calciatore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che il Grossi, essendo stato espulso, merita una giornata di squalifica, alla quale deve cumularsi la sanzione per due giornate prevista dall’art. 19, comma 4, lett. a) del Codice di giustizia sportiva per l’ulteriore condotta irriguardosa dalla stesso calciatore tenuta nei confronti dell’arbitro dopo la notifica del provvedimento disciplinare; • ritenuto, pertanto, che la sanzione complessiva è di tre giornate di squalifica effettive; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla società Senigallia Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GROSSI Massimiliano a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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