COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALESSANDRINI MICHELE E DELLA S.S. SCHIETI S.S.D.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ALESSANDRINI MICHELE E DELLA S.S. SCHIETI S.S.D. Con nota del 13 novembre 2012 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi nei confronti della reputazione di organismi operanti dell’ambito della FIGC, comportamento in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità; - la S.S. Schieti S.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato. Con nota del 4 febbraio 2013, il Presidente di questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Cgs, accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie, istanze e quanto altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e la Società deferita. Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha chiesto dichiararsi la responsabilità degli ascritti con richiesta di sanzioni come a verbale. La Società ha chiesto l’assoluzione; in subordine, il minimo della pena. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione Risulta accertato e non contestato - né in sede di rettifica ai sensi della vigente normativa sulla stampa, né in sede dibattimentale - che il tesserato della S.S. Schieti S.S.D., Alessandrini Michele, ha reso le dichiarazioni oggetto del presente procedimento, fedelmente riportate sulle pagine dei quotidiani versate in atti. Occorre pertanto unicamente valutarne il contenuto onde verificare la sussistenza nel caso concreto della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica, secondo i consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, più volte richiamati nelle decisioni degli organi di giustizia sportiva. A tal guisa, non può dubitarsi, a giudizio di questa Commissione, che le espressioni de quo travalicano i limiti della critica, accusando il direttore di gara, tra l’altro, di non essere stato, nell’occasione, “espressione di correttezza, imparzialità ed alto senso sportivo”, di essersi “dilettato in minacce, insulti personali ed un palese abuso di potere, in conflitto con l’etica del ruolo ricoperto”. Tali inequivoche affermazioni del calciatore deferito, riportate dalla stampa, nel loro tenore complessivo, comunicano al lettore e alla pubblica opinione il messaggio distorto di gare alterate da decisioni e comportamenti arbitrali, assumendo una valenza offensiva idonea a ledere la reputazione della categoria arbitrale e delle istituzioni sportive. Va quindi affermata la responsabilità dell’Alessandrini in ordine all’infrazione contestatagli, alla quale consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva. Sanzioni congrue appaiono quelle indicate nel dispositivo. P.Q.M. la Commissione disciplinare del Comitato Regionale Marche, in accoglimento del deferimento in epigrafe, infligge le seguenti sanzioni:  squalifica di giorni quarantacinque al calciatore ALESSANDRINI Michele;  ammenda di € 300,00 (trecento/00) alla S.S. Schieti S.S.D.. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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