COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 78 del 14.02.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 10/ 2/2013 U.S. FORNELLI – TURRIS S.CROCE
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 78 del 14.02.2013
Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 10/ 2/2013 U.S. FORNELLI - TURRIS S.CROCE
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letti il referto dell'arbitro ed il referto con il relativo supplemento da parte del commissario di campo
designato, rileva che al 47' del secondo tempo il calciatore MONACO DI MONACO Giuseppe (Turris
S.Croce) veniva espulso per aver rivolto in maniera provocatoria e plateale insulti ed offese all'indirizzo dei
sostenitori locali. A seguito di tale gesto, al termine della gara si venivano a creare due capannelli di
calciatori di entrambe le squadre che si insultavano e minacciavano a vicenda molto animatamente. Dopo
circa due minuti, quando sembrava fosse tornata la tranquillità, si è scatenata una ulteriore rissa alla quale
hanno partecipato circa quindici calciatori di entrambe le squadre con spintoni, calci e pugni; nonostante
l’intervento dei due Carabinieri presenti ed al fattivo comportamento dei dirigenti di entrambe le società che
cercavano in tutti i modi di riportare l’ordine sul terreno di gioco, la rissa continuava animatamente per circa
dieci minuti. Nel trambusto generale venutosi a creare l'arbitro non riusciva a vedere materialmente i numeri
di maglia dei calciatori partecipanti alla rissa; solo il commissario di campo notava che il calciatore n. 11
CONSOLAZIO Michele (Fornelli) rincorreva e quindi colpiva con un calcio il n. 6 MORALE Alessio (Turris
S.Croce) il quale lo colpiva a sua volta con un pugno al viso facendolo sanguinare. A questo punto
accorrevano gli altri calciatori, ma l’intervento ulteriore dei Carabinieri e dei dirigenti che hanno tenuto a bada
i calciatori più facinorosi, faceva tornare la situazione alla normalità. In questo frangente il commissario di
campo notava l’indebita (in quanto non iscritta in distinta) presenza sul terreno di gioco di una persona,
visibilmente agitata e preoccupata, trattenuta da alcuni calciatori locali. Tornata la calma, entrambe le
società hanno lasciato l’impianto sportivo senza alcun problema. Per tutti questi motivi
D E C I D E
1. di comminare alle società Fornelli un'ammenda di Euro 700 (sanzione ridotta per il fattivo
comportamento dei propri dirigenti);
2. di comminare alle società Turris S.Croce un'ammenda di Euro 500 (sanzione ridotta per il fattivo
comportamento dei propri dirigenti);
3. di squalificare per tre gare effettive il calciatore MONACO DI MONACO Giuseppe (Turris S.Croce);
4. di squalificare per quattro gare effettive i calciatori CONSOLAZIO Michele (U.S.Fornelli) e MORALE
Alessio (Turris S.Croce) ai sensi dell'art. 35, punto 1.4 del CGS.