COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 13.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 3/ 2/2013 BOVES MDG CUNEO – VILLAFRANCA
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 13.02.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 3/ 2/2013 BOVES MDG CUNEO - VILLAFRANCA
La società ASD VILLAFRANCA CALCIO,con raccomandata spedita il giorno 09/02/2013 e
regolarmente notificata alla controparte, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la regolarità
della gara in epigrafe.
La reclamante lamenta il verificarsi di episodi che l'hanno gravemente danneggiata condizionando il risultato finale della gara a proprio sfavore. In primo luogo l'aver dovuto rinunciare fin dai primissimi minuti ad uno dei propri giocatori più rappresentativi colpito da un avversario, a suo dire intenzionalmente, con un calcio all'orecchio che lo costringeva ad abbandonare la gara per ricorrere alle cure di una struttura ospedaliera per le lesioni riportate: quanto sopra senza che l'arbitro intervenisse né tecnicamente e né disciplinarmente. Viene poi fatta una autentica cronaca diffusa e minuziosa degli ultimi 14 minuti di gara dopo l'accensione della luce artificiale (la gara era stata programmata per le ore 17,00 ) e descritte con dovizia di particolari le azioni che, a causa della illuminazione a suo dire assolutamente insufficiente all'interno della propria area di rigore, hanno portato alla realizzazione di due reti da parte della società BOVES MDG determinando il risultato finale della gara sfavorevole alla reclamante. I fatti denunciati sono ascrivibili, a detta della società Villafranca, a responsabilità diretta della società ospitante nei cui confronti viene pertanto richiesta la punizione sportiva della perdita della gara " a tavolino ". Le doglianze della reclamante non possono essere accolte in quanto relative a fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate dall'arbitro o che sono devolute alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco ( art. 29 comma 3 del C.G.S. ).
Atteso quanto in premessa ed in applicazione del succitato articolo del C.G.S. il reclamo deve
ritenersi inammissibile e pertanto SI DELIBERA
- di rigettare il reclamo proposto dalla società ASD VILLAFRANCA dichiarandolo INAMMISSIBILE
- di disporre l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo e cioé :
BOVES - VILLAFRANCA 4=2
- di porre a carico della società VILLAFRANCA CALCIO l'addebito della tassa reclamo che non
risulta versata .
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº 53 del 07/02/2013.