COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla A.S.D. F.C. SAVIGLIANO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 53 del 7/02/13 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in riferimento alla gara SAVIGLIANO – VIRTUS MONDOVI’ disputata il 3/02/13 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 21.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Reclamo proposto dalla A.S.D. F.C. SAVIGLIANO avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo contenute nel C.U. n° 53 del 7/02/13 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta
in riferimento alla gara SAVIGLIANO – VIRTUS MONDOVI’ disputata il 3/02/13 nell’ambito del
Campionato di Promozione – Girone C
Con rituale e tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 8/02/13, la A.S.D. F.C.
SAVIGLIANO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in base al rapporto arbitrale relativo
alla gara SAVIGLIANO – VIRTUS MONDOVI’, disputata il 3/02/2013 nell’ambito del Campionato di
Promozione - Girone C, contenute nel C.U. N° 53 del 7/02/2013 del Comitato Regionale Piemonte
Valle d’Aosta.
La società ricorrente sostiene che le decisioni assunte sono basate su una ricostruzione dei fatti
descritta in modo impreciso e non veritiero dal direttore di gara e chiede che venga ridotta l’entità
dell’ammenda di € 300,00 inflitta alla società, che vengano ridotte le squalifiche per DUE gare
inflitte ai giocatori MORRA Daniele, CASAMASSIMA Piero, BORTOLAS Ermes e CHIARELLI
Alessandro, la squalifica fino al 15/04/2013 inflitta all’allenatore PENGUE Sebastiano e l’inibizione a
svolgere ogni attività fino al 15/04/2013 comminata nei confronti del dirigente PROFETA Giuseppe.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
•premesso che non sono impugnabili le squalifiche dei giocatori fino a DUE giornate per la
previsione normativa di cui all’art. 45, comma 3, lett. a) del C.G.S.;
•esaminato attentamente il puntuale e circostanziato supplemento di rapporto del direttore di
gara, il quale, pur nella confusione venutasi a creare nel dopo gara, riusciva ad individuare
nelle persone del dirigente PROFETA Giuseppe e dell’allenatore PENGUE Sebastiano gli
autori delle violente contestazioni, delle reiterate minacce e degli insulti di carattere razzista
rivolte alla terna arbitrale;
•considerato che anche i due assistenti hanno fatto pervenire un circostanziato rapporto che
puntualmente conferma tutte le circostanze descritte dal direttore di gara ed individua nei
signori PROFETA Giuseppe e PENGUE Sebastiano fra i più scalmanati autori delle
proteste, minacce ed insulti razzisti rivolti alla terna;
•ritenuto che appaiono congrue le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo nei confronti dei
summenzionati tesserati, per la natura antisportiva e odiosamente razzista dei
comportamenti tenuti;
DELIBERA
1. di dichiarare inammissibile il ricorso, relativamente alla parte che riguarda la squalifica dei
giocatori MORRA Daniele, CASAMASSIMA Piero, BORTOLAS Ermes e CHIARELLI
Alessandro, confermando conseguentemente le squalifiche per DUE gare effettive inflitte ai
suddetti calciatori;
2. di respingere totalmente il reclamo proposto;
3. di confermare l’ammenda di € 300,00 inflitta alla società, la squalifica fino al 15/04/2013
inflitta all’allenatore PENGUE Sebastiano e l’inibizione a svolgere ogni attività, sempre fino al
15/04/2013, comminata nei confronti del dirigente PROFETA Giuseppe;
4. di disporre l’incameramento della tassa di reclamo versata a mezzo bonifico bancario dalla
A.S.D. F.C. SAVIGLIANO all’atto della proposizione del reclamo.
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