COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della USD LE GRANGE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 53 del 7.2.2013, con il quale veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore MARANGONI Luca (gara LE GRANGE – LA CHIVASSO del 3.2.2013 – Campionato Prima categoria girone F)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della USD LE GRANGE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 53 del 7.2.2013, con il quale veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore MARANGONI Luca (gara LE GRANGE - LA CHIVASSO del 3.2.2013 - Campionato Prima categoria girone F) Con il reclamo in oggetto la USD Le Grange richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. Marangoni Luca, ritenendola eccessiva in base ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante dalla documentazione ufficiale; afferma infatti la ricorrente che il giocatore sarebbe stato duramente colpito da un giocatore della società avversaria e, nel cadere a terra, avrebbe scalciato l’avversario colpendolo però alle gambe di striscio e non al volto. Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva. Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che il sig. Marangoni, dopo avere subito un fallo, si girava presso l’avversario e lo colpiva con un calcio in pieno volto; è presumibile che il fatto sia avvenuto mentre entrambi i giocatori stavano cadendo a terra, ma non può dubitarsi che il con il gesto di reazione il sig. Marangoni abbia effettivamente colpito il volto dell’avversario e non le sue gambe. Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del giocatore squalificato giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo, che deve conseguentemente essere confermata. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della USD Le Grange, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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