COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della USD LE GRANGE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 53 del 7.2.2013, con il quale veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore MARANGONI Luca (gara LE GRANGE – LA CHIVASSO del 3.2.2013 – Campionato Prima categoria girone F)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 21.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della USD LE GRANGE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato
sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 53 del 7.2.2013, con il quale veniva
comminata la squalifica per cinque gare al giocatore MARANGONI Luca (gara LE GRANGE -
LA CHIVASSO del 3.2.2013 - Campionato Prima categoria girone F)
Con il reclamo in oggetto la USD Le Grange richiede una riduzione della sanzione comminata al
proprio giocatore sig. Marangoni Luca, ritenendola eccessiva in base ad una ricostruzione dei fatti
diversa da quella risultante dalla documentazione ufficiale; afferma infatti la ricorrente che il
giocatore sarebbe stato duramente colpito da un giocatore della società avversaria e, nel cadere a
terra, avrebbe scalciato l’avversario colpendolo però alle gambe di striscio e non al volto.
Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come
risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di
giustizia sportiva.
Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che il sig. Marangoni, dopo avere subito un fallo, si
girava presso l’avversario e lo colpiva con un calcio in pieno volto; è presumibile che il fatto sia
avvenuto mentre entrambi i giocatori stavano cadendo a terra, ma non può dubitarsi che il con il
gesto di reazione il sig. Marangoni abbia effettivamente colpito il volto dell’avversario e non le sue
gambe.
Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del giocatore squalificato giustifichi appieno
l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo, che deve conseguentemente essere
confermata.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il reclamo della USD Le Grange, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che
non risulta versata.
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