COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 2/2013 VILLAR PEROSA – CUMIANA
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 17/ 2/2013 VILLAR PEROSA - CUMIANA
La società US VILLAR PEROSA, con raccomandata spedita il giorno 18/02/2013, ha inteso
proporre reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe adducendo che la controparte AS
CALCIO CUMIANA, durante il secondo tempo, ha avuto sul terreno di gioco, per alcuni minuti, UN
SOLO giocatore giovane anzichè i due previsti dalla normativa vigente per le gare di 1^categoria.
La reclamante chiede pertanto che nei confronti della società CUMIANA inadempiente vengano
assunti i provvedimenti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Infatti dall'esame degli atti ufficiali (referto di gara e distinte ad esso allegate) si evince che la
società CUMIANA, ad inizio gara, schierava in campo i giocatori ROSACLOT PATRIK (1995) e
COSTANTIN ANDREA (1991).
Al 4º minuto del secondo tempo veniva sostituito il Costantin con ARUGA LORENZO(1984) e così
facendo la società Cumiana veniva a trovarsi con UN SOLO giocatore giovane e a nulla rileva che
dopo pochi minuti, avvedutisi dell'errore, sia stata effettuata una nuova sostituzione facendo entrare
in campo un calciatore nato nell'anno 1991.
In tal modo la società Cumiana ha contravvenuto a quanto statuito dal Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale e pubblicato sul C.U. nº1 del 01/07/2012 al punto 1.3 che espressamente
recita:"nella stagione 2012/2013 le società di 1^Categoria dovranno utilizzare per ciascuna gara e
per l'intera durata della stessa, un calciatore nato dal 01/01/1991 in poi e un calciatore nato dal
01/01/1992 in poi".
Attesa l'inosservanza della predetta disposizione, la gara deve ritenersi invalidata ai sensi dell'art.17
comma 5 del C.G.S. e pertanto, in applicazione dello stesso,
SI DELIBERA:
- di accogliere il reclamo presentato dalla società Villar Perosa infliggendo alla società Cumiana la
sanzione della perdita della gara con il seguente risultato:
VILLAR PEROSA - CUMIANA 3-0
- di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº55 del 21/02/2013.