COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 2/2013 S. RITA – NOVESE S.R.L
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 17/ 2/2013 S. RITA - NOVESE S.R.L.
La società USD NOVESE, con raccomandata spedita il 19/02/2013, ha inteso proporre rituale
reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe: l'atto è stato regolarmente notificato alla
controparte POL. S.RITA che ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.
La reclamante si duole che la società Pol. S.Rita abbia fatto prendere parte al gioco i calciatori
CANTONE ANGELO e FOGLI PIETRO, entrambi squalificati per DUE gare in relazione a Bruinese
- S.Rita disputata il 27/01/2013 (C.U. nº52 del 31/01/2013) ed ancora in pendenza di squalifica.
Infatti, rileva la reclamante, i summenzionati calciatori hanno scontato la prima giornata di squalifica
in occasione di S.Rita - Giov. Centallo del 03/02/2013 nel mentre la successiva gara Cuneo - S.Rita
del 10/02/2013, alla quale i suddetti non hanno preso parte, non poteva avere valore al fine della
sanzione da scontare in quanto la squadra della società Cuneo partecipa al campionato Regionale
Allievi come squadra "fuori classifica": di conseguenza i due giocatori, in occasione della gara in
oggetto del presente reclamo, dovevano ancora scontare una giornata di squalifica.
Per la violazione di cui sopra la società Novese chiede che vengano assunti nei confronti della
società S.Rita i provvedimenti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, Nelle sue controdeduzioni la
società S.Rita rivendica la correttezza del proprio comportamento e, a sostegno della propria tesi, fa
riferimento al C.U. nº 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione 2012/2013 che al
punto b6) Diritti di classifica riporta:"....le gare disputate dalle squadre di società fuori classifica non
avranno alcun valore ai fini della classifica finale.....fermo restando, in ogni caso, la piena
applicazione dei provvedimenti disciplinari".
Tale norma non è ascrivibile al caso di specie: infatti essa sta a significare che i provvedimenti
assunti dagli arbitri durante le gare "fuori classifica" avranno piena efficacia con conseguente
sanzione da parte del giudice sportivo.
Nel caso che stiamo esaminando si deve fare invece riferimento all'art.22 del C.G.S. "Esecuzione
delle sanzioni" che al comma 4 recita "le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei
tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti
della classifica". Pertanto poichè la gara Cuneo - S.Rita non aveva valore ai fini della classifica non
doveva essere conteggiata nel computo delle gare da scontare.
Atteso quanto dettagliato in premessa, riscontrata la fondatezza delle doglianze della reclamante in
ordine alla posizione irregolare dei giocatori CANTONE e FOGLI, partecipanti alla gara benchè in
costanza di squalifica, in applicazione dell'art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S.
SI DELIBERA
- di accogliere il reclamo presentato dalla società NOVESE infliggendo alla società S.RITA la
sanzione della perdita della gara con il seguente risultato:
S.RITA - NOVESE 0-3
- di comminare alla società S.RITA l'ammenda di euro 100,00
di squalificare per UNA ulteriore gara i giocatori CANTONE ANGELO e FOGLI PIETRO.
- di inibire fino al 28/03/2013 il dirigente accompagnatore responsabile signor PEZZONI GIOVANNI
- di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº55 del 21/03/2013