COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ACD LA ROMANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 14.02.2013 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara CHAMBAVE – LA ROMANESE disputata in data 09.02.2013, Campionato Terza Categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società ACD LA ROMANESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 14.02.2013 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara CHAMBAVE – LA ROMANESE disputata in data 09.02.2013, Campionato Terza Categoria - Girone A Con ricorso inviato in data 19.02.2013, la Società ACD LA ROMANESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore AUMENTA Mirko con la squalifica per quattro giornate per aver danneggiato la rete della porta al fine di sostenere l’irregolarità di una segnatura, con successive gravi ingiurie e proteste nei confronti del direttore di gara. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente sostiene che il direttore di gara non sia stato nelle condizioni di poter cogliere negli esatti termini la condotta posta in essere dal giocatore Aumenta. La confusione e concitazione del momento non avrebbero consentito di riferire i fatti con la precisione e certezza che si colgono nel referto arbitrale. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. A voler aderire a quanto prospettato dal ricorrente bisognerebbe concludere per la mala fede di quel direttore di gara che, in un contesto di confusione ed incertezza attribuisce invece precise responsabilità con pesanti conseguenze disciplinari. La mala fede viene del resto adombrata dal richiamo a precedenti arbitraggi contenuto nel ricorso. E’ prospettazione che non può trovare accoglimento. Il referto arbitrale è puntuale, preciso e dettagliato. Del resto contiene la narrazione di un gesto (il manomettere la rete con il fine di trarre in inganno e falsare la gara) di assoluta gravità e che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze. La sanzione della squalifica per quattro giornate appare in ogni caso proporzionata alla condotta posta in essere, contraddistinta da una particolare determinazione ed insistenza nell’indurre il direttore di gara a rivedere le proprie decisioni. Non vi è pertanto alcun elemento che possa smentire anche solo in parte quanto evidenziato dal direttore di gara e, sminuire la gravità della condotta. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della ACD LA ROMANESE, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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