COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 14.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 27/1/2013 VICTORIA LOCOROTONDO – RINASCITA RUTIGLIANESE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 14.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 27/1/2013 VICTORIA LOCOROTONDO – RINASCITA RUTIGLIANESE IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali, rilevato che: con preannuncio telegrafico del 28/01/2013, seguito da tempestivo reclamo inviato alla controparte, la società A.S.D. Rinascita Rutiglianese lamentava l'irregolare svolgimento della gara in oggetto, imputando alla società Victoria Locorotondo l'utilizzo del giocatore Pascazio Nicola,senza che lo stesso avesse scontato la giornata di squalifica, comminata per recidività in ammonizione (come da C.U n° 47 del 20/12/2012); la reclamante chiedeva la vittoria per 0 - 3 in proprio favore. Tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento. Infatti dagli atti ufficiali emerge il su menzionato giocatore Pascazio Nicola,in data 17/12/2012 è stato svincolato dalla società F.C.D.Virtus Bitritto, per essere nuovamente tesserato per la società A.S.D. Victoria Locorotondo in data 04/01/2013; veniva successivamente schierato nelle gare disputate in data 06/01/2013 (Locorotondo - Alberobello), 13/01/2013 (Altamura - Locorotondo), 20/01/2013 (Locorotondo - San Giovanni Rotondo) e 27/01/2013 (Locorotondo - Rutigliano), senza aver mai scontato il turno di squalifica; D E L I B E R A visto e applicato l'art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S., di comminare alla società VICTORIA LOCOROTONDO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE; di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante, alla luce di accoglimento del medesimo.
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