COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. VICTORIA LOCOROTONDO – A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO del 20 Gennaio 2013 (Reclamo della A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore CENTRA Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 24 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. VICTORIA LOCOROTONDO – A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO del 20 Gennaio 2013 (Reclamo della A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore CENTRA Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 24 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’assistente dell’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato la benché minima conferma negli atti ufficiali avendo l’assistente dell’arbitro fornito puntuali precisazioni relative sia al riconoscimento del sig. CENTRA Michele (a lui personalmente noto per vicende sportive precedenti) che al comportamento gravemente antisportivo e irriguardoso nei suoi confronti; - considerato che la sanzione inflitta dal primo Giudice va condivisa perché determinata in prosecuzione al precedente provvedimento disciplinare sino al 3 aprile 2013 non ancora scontato a cui va aggiunta la pausa estiva successiva alla conclusione del campionato di competenza in corso P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il ricorso proposto dalla società A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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