COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. CAROVIGNO – A.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. del 27 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: A.S.D. CAROVIGNO – A.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. del 27 Gennaio 2013
(Reclamo della A.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti dai quali è risultato che è stata contestata la recidiva per
le esplosioni dei petardi da parte di sostenitori locali che va invece esclusa perché non
sussistente, per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione dell’ammenda a €
200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 200,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L.;
- restituirsi la tassa versata di € 130,00 stante il parziale accoglimento del ricorso.
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