COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. MINERVINO MURGE – A.S.D. REAL BAT del 13 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. REAL BAT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RIZZI Samuele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. MINERVINO MURGE – A.S.D. REAL BAT del 13 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. REAL BAT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RIZZI Samuele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - rilevato che la raccomandata AR n. 14454647980-0 relativa al reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL BAT risulta spedita in data 18 Febbraio 2013 e quindi oltre il termine di cui all’art. 46 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva per cui il ricorso va dichiarato inammissibile P.Q.M. D E L I B E R A - Dichiararsi inammissibile per tardività il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL BAT e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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