COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO COPPA PUGLIA Gara: A.S.D. BITETTO – A.S.D. FORTIS MURGIA del 10 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. BITETTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GERNONE Vito Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare TORNEO COPPA PUGLIA Gara: A.S.D. BITETTO – A.S.D. FORTIS MURGIA del 10 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. BITETTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GERNONE Vito Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - ritenuto che il comportamento del calciatore GERNONE Vito Marco pur gravemente antisportivo e violento nei confronti di un avversario può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 30 giugno 2013 anche perché dalle precisazioni fornite dall’arbitro il calciatore suddetto non ha rivolto a lui le frasi irriguardose attribuitegli dal Primo Giudice ma al calciatore avversario da lui aggredito P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi al 30 Giugno 2013 la squalifica inflitta al calciatore GERNONE Vito Marco della società A.S.D. BITETTO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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