COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: A.S.D. Sporting Laterza – A.C.D. Massafra del 13.01.2013 (Reclamo dell’A.C.D. Massafra del 24.1.2013 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Taranto n. 39 del 17.1.2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: A.S.D. Sporting Laterza – A.C.D. Massafra del 13.01.2013 (Reclamo dell’A.C.D. Massafra del 24.1.2013 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Taranto n. 39 del 17.1.2013). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; sentito l’avv. Giandomenico Pilolli per la reclamante; considerato che, come emerso nel corso dell’istruttoria, la definitiva sospensione della gara è imputabile alla condotta causale omissiva dell’A.S.D. Sporting Laterza, Società ospitante, la quale non ha preso tutte le misure necessarie per consentire la ripersa dell’incontro dopo i fatti occorsi a partire dal 28’ minuto del secondo tempo, mentre nessuna specifica responsabilità può essere ascritta all’A.C.D. Massafra; rilevato, infatti, che il Sig. Mellone Angelo non ha dato causa al ritiro della propria squadra, come precisato dall’Arbitro sentito a chiarimenti; considerato, pertanto, che la condotta tenuta dal predetto Mellone Angelo va comunque sanzionata, sebbene in misura lievemente inferiore a quanto inflittogli dal Giudice di prime cure; Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA - revocarsi la punizione sportiva della perdita della gara inflitta alla Società reclamante; - ridursi sino a tutto il 10.03.2013 la squalifica inflitta all’allenatore dell’A.C.D. Massafra, Sig. Mellone Angelo; - non addebitarsi alcuna tessa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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