• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 17/12/2012
(prot.n.3702/1032pf11/12GR/mg) nei confronti di:
– Mincuzzi Giovanni – presidente dell’AS Calcio Fasano;
– A.S. Calcio Fasano;
per rispondere
il sig. Mincuzzi Giovanni
della violazione degli artt.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva e 8 commi 9 e 15 Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF, per non aver ottemperato al lodo del
collegio arbitrale c/o la Lega Nazionale Dilettanti di cui al comunicato Ufficiale n.8 del 25 Giugno
2011, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva e il proprio allenatore sig.
Savoni Amedeo.
e la società A.S. Calcio Fasano
a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli
illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente sig. Giovanni Mincuzzi, per non aver ottemperato al
lodo del collegio arbitrale c/o la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale n.8 del 25
Giugno 2011, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva e il proprio
allenatore sig. Savoni Amedeo.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 17/12/2012
(prot.n.3702/1032pf11/12GR/mg) nei confronti di:
- Mincuzzi Giovanni - presidente dell’AS Calcio Fasano;
- A.S. Calcio Fasano;
per rispondere
il sig. Mincuzzi Giovanni
della violazione degli artt.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva e 8 commi 9 e 15 Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF, per non aver ottemperato al lodo del
collegio arbitrale c/o la Lega Nazionale Dilettanti di cui al comunicato Ufficiale n.8 del 25 Giugno
2011, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva e il proprio allenatore sig.
Savoni Amedeo.
e la società A.S. Calcio Fasano
a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli
illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente sig. Giovanni Mincuzzi, per non aver ottemperato al
lodo del collegio arbitrale c/o la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale n.8 del 25
Giugno 2011, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva e il proprio
allenatore sig. Savoni Amedeo.
FATTO
Con nota del 4/7/2011 (prot. n.107/01) il Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti
comunicava al Comitato Regionale Puglia ed alla Procura Federale che, nella riunione del
25/6/2011 (pubblicata sul C.U. n.8 del 25/6/2011) aveva accolto il reclamo proposto dall’allenatore
sig. Savoni Amedeo e dichiarato dovuta a quest’ultimo dall’AS Calcio Fasano la somma di
€12.710,00.
Con nota del 22/1/2012 il Presidente del C.R.P., dato atto dell’esito negativo dell’invito del
19/11/2011 rivolto alla società debitrice, di provvedere al pagamento della somma suindicata,
deferiva (in ottemperanza a quanto disposto dall’art.94 ter C.G.S.) la società AS Fasano Calcio,
alla Procura Federale FIGC che -a sua volta- con la nota innanzi citata del 17/12/2012 deferiva alla
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su menzionati affinchè rispondessero
delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare T.P. disponeva -
con racc.a.r. del 10/1/2013- la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza dell’11/2/2013 alla
quale compariva solo l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale.
Nella non comparsa dei deferiti, il S.Procuratore Federale dopo breve ma esauriente discussione
rassegnava le seguenti conclusioni:
Comunicato Ufficiale n. 61 – pag. 60 di 64
-affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni:
-alla società A.S. Calcio Fasano la penalizzazione di 2 punti in classifica e l’ammenda di
€6.500,00;
-al sig. Mincuzzi Giovanni la inibizione per la durata di mesi sei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione agli atti del presente procedimento, risulta pacificamente acquisita la prova
in virtù della quale l’A.S. Fasano, non solo non ha eseguito il pagamento delle somme accertate
dal collegio arbitrale presso la LND; ma anche che tale pagamento non è stato eseguito nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di
cui agli artt. 94/ter comma 13 delle NOIF ed 8 commi 9 e 15 del CGS.
Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e comminate le
sanzioni come da dispositivo:
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
-affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi:
-al sig. Mincuzzi Giovanni Presidente dell’A.S. Calcio Fasano, la inibizione per la durata di mesi
6;
-alla soc. AS Calcio Fasano la penalizzazione di due punti in classifica e l’ammenda di € 100,00.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
l’11/2/2013.
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Delibera della Commissione Disciplinare
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 17/12/2012
(prot.n.3702/1032pf11/12GR/mg) nei confronti di:
– Mincuzzi Giovanni – presidente dell’AS Calcio Fasano;
– A.S. Calcio Fasano;
per rispondere
il sig. Mincuzzi Giovanni
della violazione degli artt.1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva e 8 commi 9 e 15 Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione all’art.94 ter comma 13 NOIF, per non aver ottemperato al lodo del
collegio arbitrale c/o la Lega Nazionale Dilettanti di cui al comunicato Ufficiale n.8 del 25 Giugno
2011, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva e il proprio allenatore sig.
Savoni Amedeo.
e la società A.S. Calcio Fasano
a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli
illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente sig. Giovanni Mincuzzi, per non aver ottemperato al
lodo del collegio arbitrale c/o la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale n.8 del 25
Giugno 2011, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva e il proprio
allenatore sig. Savoni Amedeo."