COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. ATLETICO RACALE – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 27 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SPANO Lauca, COLITTI Cristian, CAGGEGI Manuele, CORSANO Francesco e INGUSCIO Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. ATLETICO RACALE – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 27 Gennaio 2013 (Reclamo della A.S.D. ATLETICO RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SPANO Lauca, COLITTI Cristian, CAGGEGI Manuele, CORSANO Francesco e INGUSCIO Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 31 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Comunicato Ufficiale n. 61 – pag. 61 di 64 - rilevato che il comportamento del calciatore CORSANO Francesco è risultato particolarmente violento, minaccioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro per cui si appalesa adeguata la sanzione inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata; - rilevato che il calciatore INGUSCIO Stefano, ritenuto responsabile di comportamento violento e minaccioso nei confronti dell’arbitro, pur con l’aggravante della qualifica di capitano del RACALE può essere adeguatamente punito con la squalifica di n. 7 gare, così ridotta quella di 8 gare inflitta dal Primo Giudice; - rilevato che il comportamento dei calciatori SPANO Luca, COLITTI Cristian e CAGGEGI Manuele (qualificabile quale condotta gravemente ingiuriosa e antisportiva nei confronti dell’arbitro) può ritenersi adeguatamente punito con la squalifica di n. 4 giornate per ciascuno dei calciatori succitati (squalifica, allo stato, già scontata); P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a n. 7 giornate la squalifica inflitta al calciatore INGUSCIO Stefano della società RACALE; - ridursi a n. 4 giornate la squalifica inflitta ai calciatori SPANO Luca, COLITTI Cristian e CAGGEGI Manuele della società RACALE (già scontata); - confermarsi la squalifica inflitta al calciatore CORSANO Francesco; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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