COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA – SALVEMINI MANFREDONIA del 20.01.2013 Reclamo della Società Gioventù Calcio Foggia del 30.01.2013 in opposizione ai provvedimenti a suo carico adottati dal Giudice Sportivo, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 55 del 24.01.2013;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA – SALVEMINI MANFREDONIA del 20.01.2013
Reclamo della Società Gioventù Calcio Foggia del 30.01.2013 in opposizione ai provvedimenti a
suo carico adottati dal Giudice Sportivo, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del
C.R. Puglia n. 55 del 24.01.2013;
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Sentito l'Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
Accertata la responsabilità della Società ospitante, la quale non ha adottato tutte le misure idonee
ad impedire l'ingresso di persone estranee all'interno dell'impianto di gioco;
Considerato, peraltro, l'intervento tempestivo e collaborativo dei dirigenti della reclamante, i quali si
sono adoperati fattivamente al fine di proteggere l'arbitro dall'aggressione delle dette persone
estranee, sicché l'aggressione è rimasta confinata al livello del mero tentativo;
Ritenuto, pertanto, sussistere i presupposti per la riduzione dell'ammenda, comminata dal Giudice
di prime cure.
Tutto ciò accertato, considerato e ritenuto,
DELIBERA
1. accogliersi il reclamo proposto dalla Società Gioventù Calcio Foggia;
2. per l'effetto, ridursi ad € 100,00 l'ammenda;
3. non addebitarsi alcuna tassa atteso l'accoglimento del gravame.
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