COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA – SALVEMINI MANFREDONIA del 20.01.2013 Reclamo della Società Gioventù Calcio Foggia del 30.01.2013 in opposizione ai provvedimenti a suo carico adottati dal Giudice Sportivo, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 55 del 24.01.2013;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA – SALVEMINI MANFREDONIA del 20.01.2013 Reclamo della Società Gioventù Calcio Foggia del 30.01.2013 in opposizione ai provvedimenti a suo carico adottati dal Giudice Sportivo, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 55 del 24.01.2013; Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Sentito l'Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Accertata la responsabilità della Società ospitante, la quale non ha adottato tutte le misure idonee ad impedire l'ingresso di persone estranee all'interno dell'impianto di gioco; Considerato, peraltro, l'intervento tempestivo e collaborativo dei dirigenti della reclamante, i quali si sono adoperati fattivamente al fine di proteggere l'arbitro dall'aggressione delle dette persone estranee, sicché l'aggressione è rimasta confinata al livello del mero tentativo; Ritenuto, pertanto, sussistere i presupposti per la riduzione dell'ammenda, comminata dal Giudice di prime cure. Tutto ciò accertato, considerato e ritenuto, DELIBERA 1. accogliersi il reclamo proposto dalla Società Gioventù Calcio Foggia; 2. per l'effetto, ridursi ad € 100,00 l'ammenda; 3. non addebitarsi alcuna tassa atteso l'accoglimento del gravame.
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