COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: A.S.D. REAL APRICENA – A.S.D. DON BOSCO CARPINO del 02.02.2013 Reclamo dell’A.S.D. Don Bosco Carpino avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la punizione sportiva della perdita della gara, pubblicata sul C.U. della L.N.D., Delegazione Provinciale di Foggia, n. 35 del 02.02.2013;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. REAL APRICENA – A.S.D. DON BOSCO CARPINO del 02.02.2013
Reclamo dell’A.S.D. Don Bosco Carpino avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale
recante la punizione sportiva della perdita della gara, pubblicata sul C.U. della L.N.D., Delegazione
Provinciale di Foggia, n. 35 del 02.02.2013;
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Sentito l'Arbitro il quale ha reso supplemento di rapporto;
Accertato, in corso d’istruttoria, che l’impossibilità di portare a termine la gara è dipesa dalla
condotta violenta di alcuni calciatori del Real Apricena, già squalificati dal primo Giudice (v. C.U.
D.P. Foggia n. 35/2013);
Considerato che l’organizzazione dell’incontro incombeva sull’A.S.D. Real Apricena, i cui dirigenti
non hanno assunto le misure necessarie per consentire la ripresa della partita;
Considerato, ancora, che non v’è stato alcun apporto causale nel comportamento sia dei calciatori,
che dei dirigenti della reclamante, nel provocare la decisione dell’arbitro di porre termine alla gara:
gli stessi, infatti, non hanno preso parte ad alcuna rissa;
Tutto quanto accertato e considerato, in accoglimento del reclamo proposto,
DELIBERA
1) revocarsi la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Foggia nella parte in cui infligge la
punizione sportiva della perdita della gara in capo all’A.S.D. Don Bosco Carpino con il risultato di
0-3 e, per l’effetto, assegnarsi alla reclamante la vittoria della gara con il risultato di 0-3;
2) confermarsi la decisione del primo Giudice in ogni sua altra parte;
3) non addebitarsi alcuna tassa atteso l’accoglimento del gravame;
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