COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: A.S. TRICASE – A.S.D. PRO ITALIA GALATINA del 06.01.2013 Reclamo dell’A.S.D. Pro Italia Galatina avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la punizione sportiva della perdita della gara, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 56 del 31.01.2013;

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: A.S. TRICASE – A.S.D. PRO ITALIA GALATINA del 06.01.2013 Reclamo dell’A.S.D. Pro Italia Galatina avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la punizione sportiva della perdita della gara, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 56 del 31.01.2013; Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Sentito l'Arbitro il quale ha reso supplemento di rapporto; Accertato, in corso d’istruttoria, che l’impossibilità di portare a termine la gara è dipesa dalla condotta violenta di alcuni calciatori dell'A.S. Tricase, ed in particolare del n. 8 Sig. Giuseppe Desiderato, già squalificato dal primo Giudice (vd. C.U. cit); Considerato che l’organizzazione dell’incontro incombeva sull’A.S. Tricase, i cui dirigenti non hanno assunto le misure necessarie per consentire la ripresa della partita; Considerato, ancora, che non v’è stato alcun apporto causale nel comportamento sia dei calciatori, che dei dirigenti della reclamante, nel provocare la decisione dell’arbitro di porre termine alla gara: gli stessi, infatti, non hanno preso parte ad alcuna rissa; Ritenuto, altresì, che la reclamante non avrebbe avuto alcun interesse all'interruzione della gara posto che, a pochi minuti dalla fine, la stava vincendo con il risultato di 2-1; Tutto quanto accertato e considerato, in accoglimento del reclamo proposto, DELIBERA 1) revocarsi la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di Lecce nella parte in cui infligge la punizione sportiva della perdita della gara in capo all’A.S.D. Pro Italia Galatina con il risultato di 0-3 e, per l’effetto, assegnarsi alla reclamante la vittoria della gara con il risultato di 0-3; 2) confermarsi la decisione del primo Giudice in ogni sua altra parte; 3) non addebitarsi alcuna tassa atteso l’accoglimento del gravame;
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