COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 14.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. GAIRO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 24.01.2013. Gara Gairo / San Paolo del 20.01.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 14.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. GAIRO (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 24.01.2013. Gara Gairo / San Paolo del 20.01.2013. La società sportiva S.S. Gairo ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il giudice sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per sei giornate il calciatore Angius Francesco. La Commissione, rileva che al reclamo non è stata allegata la prevista tassa, così come sancito dal Comunicato Ufficiale n. 11 del 27/09/2012 di questo Comitato Regionale; e che la tassa risulta essere stata versata con bonifico bancario effettuato in data 1/02/2013 pertanto oltre i termini dei giorni sette per la presentazione dei reclami, stabilito dall’articolo 46 comma 4 del C.G.S. La Commissione, per questi motivi DICHIARA inammissibile il reclamo. DISPONE l’incameramento della tassa.
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