COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ONIFERESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 31.01.2013. Gara Oniferese / Supramonte del 27.01.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ONIFERESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 31.01.2013. Gara Oniferese / Supramonte del 27.01.2013. La Società Polisportiva Oniferese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto di infliggere ad entrambe le Società, Oniferese e Supramonte, la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di euro 150,00. La reclamante chiede di ottenere la vittoria a tavolino, o in alternativa la ripetizione della partita, e l’annullamento dell’ammenda, affermando che la rissa avvenuta in campo a dieci minuti dal termine della gara, che induceva l’arbitro a decretarne l’interruzione, sia avvenuta su iniziativa dei componenti della panchina della squadra del Supramonte, che entravano nel terreno di giuoco e, insieme ad altri calciatori della stessa Società già in campo, davano inizio ad una serie di spintoni contro i giocatori avversari. Il direttore di gara, nel supplemento del rapporto di gara, dichiara che al 35’ del secondo tempo un calciatore del Supramonte si avventava contro un avversario e lo colpiva violentemente, a questo punto diversi tesserati di tale Società intervenivano colpendo gli avversari con calci, dopodiché diversi giocatori dell’Oniferese reagivano sferrando a loro volta calci e pugni contro i calciatori dell’altra squadra; precisa l’arbitro che la rissa durava circa dieci minuti, costringendolo a sospendere la gara, anche perché egli si trovava impossibilitato ad assumere provvedimenti disciplinari in quanto diversi calciatori si erano tolti la maglietta e non erano pertanto identificabili. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione aventi la Commissione, ha confermato quanto esposto nel rapporto, precisando che la rissa iniziava per volontà dei giocatori del Supramonte che, dopo un fallo di un loro compagno nei confronti di un calciatore dell’Oniferese e la reazione di quest’ultimo che spintonava l’avversario, intervenivano violentemente contro il giocatore autore dello spintonamento. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene di dover parzialmente accogliere il reclamo della Polisportiva Oniferese; essendo stato appurato con certezza che la rissa che determinava l’interruzione della partita è avvenuta su iniziativa di tesserati della società Supramonte, solo quest’ultima appare meritevole della sanzione della perdita della gara e non invece la società reclamante, nei cui confronti deve invece essere revocata, con conseguente vittoria della partita a tavolino. Ritiene invece la Commissione che l’ammenda di euro 150,00 a carico della reclamante debba essere confermata, tenuto conto del fatto che diversi tesserati della stessa, nei minuti finali della gara, hanno tenuto una condotta scomposta nei confronti degli avversari. La Commissione, per questi motivi DELIBERA: - di revocare la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 a 3 a carico della Società Polisportiva Oniferese, con conseguente vittoria della partita a tavolino col punteggio di 3 a 0; - di confermare nel resto. Dispone la restituzione della tassa.
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