COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare HALLEY ASSEMINI 80 (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 24.01.2013. Gara Ferrini Ca / Halley Assemini del 20.01.2013:

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare HALLEY ASSEMINI 80 (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 27 del 24.01.2013. Gara Ferrini Ca / Halley Assemini del 20.01.2013: La Società Halley Assemini 80 ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha sanzionato la stessa con la punizione della perdita della gara con il punteggio di 4 a 1, maturato sul campo al momento della sospensione, perché più favorevole alla società Ferrini Ca, e con un punto di penalizzazione in classifica. La decisione è stata assunta dal Giudice Sportivo, a norma dell’art.53 delle NOIF, per non avere la Società reclamante fatto rientro in campo dopo l’intervallo per solidarietà con un calciatore rumeno che, a detta dei compagni, era stato offeso da componenti della Società Ferrini Ca con epiteti a sfondo razziale. La Società reclamante chiede il reintegro del punto in classifica ritenendo ingiusto il provvedimento; il presidente della stessa, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Commissione, tutto ciò premesso, ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere integralmente confermata, tenuto conto delle direttive federali che vietano in ogni caso l’abbandono unilatuale del campo da parte di una delle due squadre. La Commissione, per questi motivi DELIBERA il rigetto del reclamo. Dispone l’incameramento della tassa.
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