COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare USD TRESNURAGHES – (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 07.02.2013. Gara Sant’Anna / Tresnuraghes 2012 del 27.01.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare USD TRESNURAGHES – (Campionato di 3^ Categoria - Delegazione Provinciale di Oristano) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 07.02.2013. Gara Sant’Anna / Tresnuraghes 2012 del 27.01.2013. La Società USD Tresnuraghes 2012, con reclamo tempestivamente proposto, ha richiesto la riforma della decisione del G.S. con la quale è stata stabilita la squalifica a tutto il 27.06.2013 dei giocatori Porcu Roberto e Muroni Matteo, per essere stati ritenuti responsabili di un comportamento violento nei confronti dell’arbitro, per avere il primo sferrato con violenza un calcio alla caviglia sinistra dell’arbitro procurandogli un dolore tanto forte da impedirgli la prosecuzione della gara, mentre il secondo per averlo colpito alla stessa gamba con analoga violenza dopo la sospensione della partita; la squalifica per due gare del giocatore Fois Cristian per avere offeso l’arbitro durante il tragitto verso gli spogliatoi; la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 a favore della società Sant’Anna perché ritenuta responsabile dei fatti di cui sopra. La Società reclamante esponeva i fatti di gara sostenendo l’inadeguatezza tecnica dell’arbitro adducendo la sua giovane età, l’inesperienza e la mancanza di personalità. Ha contestato altresì, che il giocatore Porcu Roberto avesse colpito il Direttore di gara sostenendo che lo stesso si trovasse a circa cinque metri dall’arbitro e che il giocatore Muroni Matteo avesse colpito l’arbitro ma che questi esprimeva semplici contestazioni e che anche la identificazione del Fois non fosse facilmente realizzabile trovandosi a distanza dall’arbitro. Concludeva, pertanto, richiedendo la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro; la revoca o la riduzione della sanzione disciplinare inflitta ai giocatori Porcu Roberto e Muroni Matteo e l’annullamento della sazione inflitta a Fois Cristian. La Commissione, preliminarmente, rilevata la mancanza delle prove di avvenuta comunicazione del reclamo alla società Sant’Anna, non risultando allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata, dichiara l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui è richiesta la ripetizione della gara. La Commissione dichiara, altresì, improcedibile, ai sensi dell’art.45, comma 3°, lett. a) del C.G.S., il reclamo contro la sanzione di due giornate inflitta al Fois Cristian, in quanto non impugnabile. Nel merito, il referto arbitrale appare sufficientemente preciso e circostanziato. Inoltre il direttore di gara, sentito dalla Commissione, ha confermato le circostanze descritte nel suo referto in maniera sicura ed esaustiva ribadendo il comportamento tenuto dai giocatori Porcu e Muroni che si ritiene, pertanto, abbiano posto in essere una condotta violenta, peraltro senza conseguenze nei suoi confronti. Stante la precisione dell’arbitro nel compilare il suo referto e la conferma verbale nanti questa Commissione di tutti i fatti per cui è reclamo, non è assolutamente possibile accettare le allegazioni della reclamante che, in buona sostanza, ha negato il verificarsi dei fatti violenti posti in essere dai tesserati Porcu e Muroni nei confronti del direttore di gara. Da ciò appunto deriva la piena attendibilità dell’arbitro e del suo referto che così espresso assurge a fonte di prova privilegiata che non può essere inficiata da una proposta negazione dei fatti posta in essere dalla reclamante. Per tutti i motivi sopra esposti, la Commissione DELIBERA: - l’inammissibilità del reclamo in ordine alle richieste di ripetizione della gara; - l’improcedibilità del reclamo in ordine alla squalifica per due giornate inflitte al giocatore Fois Cristian; - la conferma della sanzione della squalifica fino al 27.06.2013 inflitta dal Giudice Sportivo ai giocatori Porcu Roberto e Muroni Matteo. Dispone l’incameramento della tassa.
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