COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PLUBIUM PLOAGHE (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Tempio Pausania) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 07.02.2013. Gara Plubium Ploaghe / Pattada del 02.02.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 28.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PLUBIUM PLOAGHE (Campionato Juniores Delegazione Provinciale di Tempio Pausania) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 07.02.2013. Gara Plubium Ploaghe / Pattada del 02.02.2013. Con reclami tempestivamente depositati la Pol. Pattada e Plubium Ploaghe ricorrono avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società per 3-0 perché nel corso della partita entrava in campo un tifoso del Pattada ed ingiuriava il direttore di gara, che – preso atto anche dell’apertura dei cancelli del recinto di giuoco – decideva di sospendere il match, non sussistendo a suo dire le condizione per la sua regolare e serena prosecuzione. La Pol. Pattada, nei motivi del gravame evidenziava la circostanza relativa all’insussistenza degli estremi per la sospensione della gara e ne chiedeva la ripetizione. La Plubium Ploaghe evidenziava l’assenza dei presupposti per la sospensione della gara e chiedeva anch’essa la ripetizione. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, al fine di fare chiarezza sull’accaduto convocava il direttore di gara che adduceva un impedimento che ne rendeva impossibile la partecipazione. Ciò nondimeno quest’organo disciplinare, esaminando gli atti, ritiene di poter comunque prendere una decisione. In primo luogo occorre evidenziare che la condotta posta in essere dal tifoso del Pattada sia stata gravemente minacciosa, tale da incutere timore nel direttore di gara, il quale anche in considerazione della constatata apertura dei cancelli riteneva di sospendere la gara in assenza delle ottimali condizioni per la sua prosecuzione. Tuttavia, la fattispecie pure inquadrabile astrattamente nel disposto normativo di cui all’art. 17, 1 comma, C.G.S., va in ogni caso sussunta nell’ambito di una situazione di particolare tenuità, di talché in luogo della sanzione della perdita della gara a carico di entrambe, è proporzionato infliggere la sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett b), ovvero l’ammenda. Tale punizione va inflitta nella misura di 150,00 euro a carico della Pol. Pattada per il comportamento posto in essere dal tifoso della propria compagine; pari sanzione pecuniaria va altresì comminata alla società Ploaghe per responsabilità oggettiva derivata dalla colpevole apertura dei cancelli del recinto di giuoco. In ogni caso la gara va ripetuta proprio sulla combinata applicazione delle norme su richiamate. Per tutte queste ragioni, la Commissione in parziale riforma del provvedimento impugnato, in luogo della perdita della gara a carico di entrambe le società, commina l’ammenda di 150,00 euro per ciascuna società. Dispone altresì la ripetizione della gara a carico della Delegazione Provinciale di Tempio/Olbia e comanda la restituzione della tassa ad entrambe.
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