COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 104/A A.S.D. Sport Village Tommaso Natale (PA) – Gara campionato Regionale Allievi Gir./A Sport Village T.N./Real Ribera del 20/01/2013 – preannuncio reclamo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 104/A
A.S.D. Sport Village Tommaso Natale (PA) – Gara campionato Regionale Allievi Gir./A Sport Village T.N./Real Ribera del 20/01/2013 - preannuncio reclamo.
La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 05/01/2013, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l’espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame comporta l’obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 36 comma 6 C.G.S.),
P.Q.M.
In applicazione degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Sport Village Tommaso Natale l’addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 62,00=
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