COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 120/A U.S.D. AGIRA NISSORIA (EN), avverso squalifica per tre gare del calciatore Vincenzo Scardilli – Gara Promozione gir. C, S. Sebastiano/Agira Nissoria del 03/02/2013 – C.U. N° 333 del 07/02/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 120/A
U.S.D. AGIRA NISSORIA (EN), avverso squalifica per tre gare del calciatore Vincenzo Scardilli - Gara Promozione gir. C, S. Sebastiano/Agira Nissoria del 03/02/2013 – C.U. N° 333 del 07/02/2013.
La U.S.D. Agira Nissoria propone appello avverso il citato provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo una riduzione della squalifica, nel presupposto che l'atto spregevole compiuto dal calciatore in danno di un tesserato avversario sia piuttosto da considerare come atto di stizza e come tale interpretato anche dal soggetto che ne ha subito le conseguenze.
La Commissione Disciplinare Territoriale osservando preliminarmente che l'atto in questione è stato rilevato e segnalato dall'assistente arbitrale, il cui referto, al pari di quello dell'arbitro, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ritiene che l'appello in questione non possa essere accolto.
La sanzione irrogata dal primo Giudice, trattandosi di atto spregevole giunto a destinazione, è infatti in linea con quanto più volte ritenuto dallo stesso Giudice e confermato da questa Commissione Disciplinare Territoriale in casi analoghi. Peraltro, non essendo possibile in questa sede acquisire testimonianze o dichiarazioni di terzi come vorrebbe l'appellante, non risulta agli atti quanto esposto dalla appellante a difesa circa l'involontarietà dell'accaduto. Ne consegue che anche sotto questo diverso profilo l'appello non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Respinge l'appello come sopra proposto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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