COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 122/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT), avverso inibizione fino al 30/06/2013 del dirigente Gaetano Leone – Gara Juniores Regionale CT girone F, Misterbianco/Real Belpassese del 28/01/2013 – C.U. N° 33 del 30/01/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 122/A
A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT), avverso inibizione fino al 30/06/2013 del dirigente Gaetano Leone - Gara Juniores Regionale CT girone F, Misterbianco/Real Belpassese del 28/01/2013 – C.U. N° 33 del 30/01/2013.
La A.P.D. N.B.I. Misterbianco propone appello avverso il citato provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo una revoca della sanzione irrogata, sostenendo che il Sig. Leone non ha commesso i fatti che gli sono stati addebitati, avendo anzi evitato all'arbitro l'aggressione da parte di sostenitori.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In tale documento si rileva che il Sig. Gaetano Leone, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, oltre a non avere fornito alcuna assistenza all'arbitro, a fine gara si recava nello spogliatoio del predetto per ritirare i documenti di gara non curando di impedire l'accesso ai locali ad un estraneo, che aggrediva il direttore di gara. Successivamente egli stesso rivolgeva degli insulti all'arbitro.
In relazione ai superiori comportamenti non pare che l'appello possa trovare accoglimento, limitandosi la società appellante a negare in radice lo svolgimento dei fatti.
La sanzione irrogata dal primo Giudice appare equa e ben proporzionata rispetto a quanto rilevabile nei documenti ufficiali, aggiungendosi che al dirigente accompagnatore è fatto dovere di assicurare assistenza all'arbitro, ex art. 65 N.O.I.F., impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità e il prestigio, non solo fino al termine della gara ma anche dopo il termine della stessa.
P.Q.M.
Respinge l'appello come sopra proposto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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