COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°124/A A.S.D. CITTA’ DI NARO (AG), avverso perdita della gara per 0 – 3, inibizione fino al 05/03/2013 al sig. Troisi Salvatore ed al 15/04/2013 al sig. Scarpello Gerlando – Campionato 2’ Cat. Girone “L” Gara Città di Naro/Sutera del 19/01/2013 – C.U. N° 333 del 07/02/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°124/A A.S.D. CITTA’ DI NARO (AG), avverso perdita della gara per 0 – 3, inibizione fino al 05/03/2013 al sig. Troisi Salvatore ed al 15/04/2013 al sig. Scarpello Gerlando - Campionato 2’ Cat. Girone “L” Gara Città di Naro/Sutera del 19/01/2013 – C.U. N° 333 del 07/02/2013 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Naro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante sostiene a) che il tesseramento del proprio calciatore Scarpello Gerlando è regolare in quanto lo stesso in data 3 gennaio 2013 aveva dato le proprie dimissioni da Vice Presidente della società S.S.D. Sporting Club Gattopardo ratificate in data 5 gennaio 2013 dall’assemblea di quest’ultima società; b) che le sanzioni adottate dal giudice sportivo territoriale sono sproporzionate ricorrendo in essa solo una colpa lieve in quanto il giocatore aveva assicurato di essere libero da qualsiasi altro tesseramento e che non era possibile accertare altrimenti il tesseramento del predetto calciatore quale dirigente di una società sportiva, in quanto non esiste una banca dati per le società della L.N.D. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti rileva che il proposto reclamo è infondato. Innanzitutto la circostanza che lo Scarpello Gerlando si sia dimesso dall’incarico di Vice Presidente della S.S.D. Sporting Club Gattopardo in data 3.1.2013 e che dette dimissioni siano state ratificate in data 5.1.2013 dall’assemblea della predetta società non hanno alcun effetto per l’ordinamento federale in quanto ai sensi dell’art.37 delle N.O.I.F. “….ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione…” e ad oggi non risulta pervenuta, come da accertamenti effettuati da questa Commissione presso la Segreteria di questo Comitato, alcuna comunicazione da parte dello Sporting Club Gattopardo. Peraltro l’Ufficio Tesseramento di questo Comitato ha comunicato di avere respinto il tesseramento del calciatore in questione, con la conseguenza che al momento in cui ebbe a partecipare alla gara era in posizione irregolare. Infine la presunta colpa lieve sostenuta dalla reclamante in ordine all’utilizzo del calciatore Scarpello Gerlando e mutuata da una decisione della C.D.N. del 12 maggio 2011 non trova riscontro negli atti dell’odierno procedimento ed anzi al contrario deve essere esclusa. Infatti, come risulta anche dal corpo dell’intero reclamo, la A.S.D. Città di Naro era a conoscenza che lo Scarpello era un dirigente tesserato per altra società e la stessa avrebbe avuto l’obbligo di accertarsi, prima di procedere al suo tesseramento ed utilizzo, non solo che le dimissioni fossero state ratificate dal consiglio direttivo della società di provenienza ma che le stesse fossero state tempestivamente comunicate al relativo Comitato dalla qual data esse avrebbero avuto effetto ai fini dell’ordinamento federale. Il non averlo fatto determina una colpa inescusabile a carico della reclamante in quanto ciò investe l’applicazione delle norme di funzionamento dell’ordinamento federale, valendo nella fattispecie il principio giuridico secondo cui l’ignoranza della legge non scusa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.
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