COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 126/A A.S.C S.D. L’INIZIATIVA (ME), avverso squalifica per tre gare del calciatore Sergio Svezia – Gara 1^ categoria girone C, A.P.D. Orsa Barcellona P.G./A.S.C. S.D. L’Iniziativa del 02/02/2012 – C.U. N° 333 del 07/02/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 126/A A.S.C S.D. L'INIZIATIVA (ME), avverso squalifica per tre gare del calciatore Sergio Svezia - Gara 1^ categoria girone C, A.P.D. Orsa Barcellona P.G./A.S.C. S.D. L'Iniziativa del 02/02/2012 – C.U. N° 333 del 07/02/2013 La A.S.C. S.D. L'Iniziativa propone appello avverso il sopra indicato provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, chiedendone l'annullamento ovvero la riduzione “in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame”. Sostiene letteralmente l'appellante che il calciatore in questione “non ha mai tenuto una condotta violenta nei confronti del direttore di gara, ma si sarebbe soltanto reso responsabile di di condotta irriguardosa e offensiva, sanzionabile ex art. 19 comma 4 lettera a) del C.G.S. con la sanzione della squalifica per due sole giornate di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che, a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., il rapporto e relativi supplementi redatti dall'arbitro fanno piena prova circa il comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel rapporto arbitrale si evince che a fine gara il calciatore Sergio Svezia, già ammonito, ha usato contegno chiaramente irriguardoso e offensivo nei confronti dell'arbitro. Ciò premesso, può tuttavia affermarsi che l'appello merita accoglimento, posto che le espressioni usate dal calciatore, nell'unico contesto determinatosi all'uscita dal terreno di gioco a fine gara, sono senz'altro riconducibili alla previsione di cui all'art. 19 comma 4 lettera a) del C.G.S., non rilevandosi nelle stesse l'aggravante della particolare gravità. P.Q.M. In parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone contenersi in due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Sig. Sergio Svezia. Senza addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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