COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°128/A A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA (ME), avverso perdita della gara per 0 – 3, inibizione fino al 05/03/2013 ai sig.ri Passari Angelo e Scrima Nicola – Campionato Allievi Regionali Girone “F” Gara Sporting Club Messina/Taormina del 27/01/2013 – C.U. N° 332/77sgs del 07/02/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 354 del 19.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°128/A A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA (ME), avverso perdita della gara per 0 – 3, inibizione fino al 05/03/2013 ai sig.ri Passari Angelo e Scrima Nicola - Campionato Allievi Regionali Girone “F” Gara Sporting Club Messina/Taormina del 27/01/2013 – C.U. N° 332/77sgs del 07/02/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Sporting Club Messina, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante sostiene che, non essendo stati rispettati i termini di cui all’art. 29 del C.G.S., il Giudice di prima istanza doveva dichiarare inammissibile il reclamo del’A.S.D. Taormina Calcio. L’appello è infondato in quanto il richiamato art. 29 C.G.S. è errato poiché detta norma si applica, come peraltro esposto dalla stessa reclamante, ai giudici sportivi nazionali. Di contro, dinanzi ai giudici sportivi regionali della L.N.D. trova applicazione il Titolo VI del C.G.S. il quale, all’art.46 comma 3, prevede che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte alle gare, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. E dall’esame della documentazione in atti il reclamo dell’A.S.D. Taormina risulta essere tempestivo in quanto proposto a mezzo lettera raccomandata inviata in data 31.01.2013. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00=
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