COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 116/A A.S.D. FINALE (PA) Avverso reiezione reclamo campionato Giovanissimi Provinciali Girone “E” Città di Castellana/Finale del 12/01/2013 – C.U. n.36 del 31/01/2013 Delegazione Prov.le Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 116/A A.S.D. FINALE (PA) Avverso reiezione reclamo campionato Giovanissimi Provinciali Girone "E" Città di Castellana/Finale del 12/01/2013 - C.U. n.36 del 31/01/2013 Delegazione Prov.le Palermo. Con tempestivo reclamo diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'A.S.D. Finale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Territoriale che ebbe a rigettare il reclamo avverso l'irregolare posizione di alcuni atleti tesserati per il Città di Castellana. In particolare e molto sinteticamente l'A.S.D. Finale sostiene di avere appreso che alla gara in questione ebbero a partecipare due calciatori e più precisamente Di Gangi Davide e David Marco tesserati con la società Valerio Leto di San Cipirello. Di contro, il Vice Presidente della F.C.D. Città di Castellana sig. Mazzirisi Franco, messo alle strette da alcuni dirigenti della reclamante avrebbe ammesso, attraverso una presunta autodenuncia elaborata in formato "Word" e non sottoscritta, uno scambio di persona avendo fatto giocare il calciatore Ventimiglia Giuseppe sotto il nome di Cannatella Salvatore, ragion per cui l'A.S.D. Finale chiede che le venga assegnata gara vinta per 0-3. Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna in sede di comparizione. La Commissione Disciplinare Territoriale sentita la reclamante in persona del delegato dal presidente della società sig. Di Marco Rosario, letti gli atti ufficiali di gara, rileva che quanto sostenuto nel gravame allo stato non trova alcun riscontro. Infatti dalla lettura del referto i calciatori risultano essere stati tutti identificati dall'arbitro senza che questi abbia sollevato alcun dubbio sulla identità o su eventuali alterazioni delle tessere. Inoltre tra i partecipanti alla gara non risultano i calciatori Di Gangi Davide e David Marco indicati dalla reclamante. Infine l'allegata autodenuncia non ha alcun valore non solo perché non sottoscritta ma anche perché non vi è certezza sull'autore della stessa essendo notorio che il formato "Word" è un formato aperto che può essere elaborato da chiunque a differenza di altri formati come ad esempio il formato "PDF". Gli atti, comunque, devono essere trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine a quanto denunciato dalla reclamante nell'atto di impugnazione pervenuto a questa Commissione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo disponendo trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00.
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